Il Governo continua sulla sua strada: lo stato di emergenza, in riferimento al Covid 19, sarà prorogato fino al 31 ottobre. Una scelta che fa storcere il naso ai molti che ritengono che oggi la fase più acuta dell’emergenza sanitaria sia conclusa. La decisione è stata dunque comunicata oggi pomeriggio dal Premier Conte in Senato.
Ci si interroga sulla correttezza di un provvedimento che conferisca poteri speciali in nome di un’emergenza che non appare più allarmante come qualche mese fa. Sullo stato di emergenza e sulla sua compatibilità con quanto stabilito dalla Costituzione italiana abbiamo intervistato Enrico Michetti.
Ecco le riflessioni al riguardo del direttore della Gazzetta Amministrativa in compagnia di Francesco Vergovich e Fabio Duranti.
“Non c’è nessun buco, la Costituzione è fatta in maniera tale che i cittadini, attraverso il voto, eleggono i loro rappresentanti. Tali hanno il potere di legiferare, fare leggi che poi i cittadini concorrono a determinare. Io attraverso il voto creo un rapporto con il Parlamento, decido da quale testa arriverà la norma. Se invece vengono sospesi i diritti costituzionali, se lo Stato di Diritto viene messo da parte quelle norme non valgono più niente. Quelle norme vengono sostituite da norme emanate da un uomo solo senza punti di riferimento e se non esistono tali punti tu sei fuori dal sistema: è morto lo Stato di Diritto.
In questa situazione la discrezionalità si trasforma in libero arbitrio. Noi con i poteri speciali andremo ai pieni poteri, che sono quelli tipici del dittatore, il passo è breve. La Repubblica di Weimar aveva l’articolo 48 che evidenziava il fatto che laddove ci fossero ragioni di ordine pubblico ossia per ristabilire la sicurezza nazionale il Premier poteva chiedere pieni poteri e la sospensione dei diritti costituzionali. Da quell’articolo nacque il nazismo. Quell’articolo non fu reinserito in nessuna Costituzione Europea. Non si possono applicare delle leggi restrittive con un DPCM, lo si deve fare con i poteri ordinari. Le emergenze ci possono stare in qualsiasi momento, in termini tecnici amministravi e non di violazione dei diritti fondamentali”.
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