Il dibattito sul decreto sicurezza torna al centro dell’attenzione, in particolare per quanto riguarda le possibili modifiche al divieto di portare coltelli fuori dall’ambiente domestico. Il provvedimento, attualmente in discussione al Senato, prevede sanzioni per il porto di strumenti atti a offendere, ma il Governo starebbe valutando l’introduzione di deroghe specifiche per alcune categorie, come pescatori ed escursionisti.
Sulla questione, abbiamo chiesto in diretta il parere dell’avv. Giuseppe Di Palo.
Da caso a caso
L’ipotesi solleva interrogativi sulla reale necessità di tali interventi. L’ordinamento vigente, infatti, disciplina già in modo articolato la materia, distinguendo tra porto e trasporto e introducendo il concetto di ‘giustificato motivo’. In base a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 110 del 1975, è consentito portare determinati strumenti qualora sussista una motivazione valida e concreta legata all’attività svolta. Rientrano in questa casistica situazioni quotidiane e professionali: il pescatore che utilizza un coltello per la propria attività, l’escursionista che ne fa uso in contesti naturali, così come lavoratori del settore agricolo, scout o altri soggetti che necessitano di strumenti da taglio per finalità lecite. In questo senso, eventuali deroghe esplicite rischierebbero di sovrapporsi a disposizioni già esistenti, risultando ridondanti o prive di reale utilità normativa.
Diverso sarebbe il caso di un intervento sull’articolo 4-bis, che riguarda strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto. In tale scenario, una modifica inciderebbe su un ambito più restrittivo e delicato, aprendo a valutazioni completamente differenti. Tuttavia, ogni giudizio resta necessariamente subordinato alla formulazione definitiva del testo legislativo, che potrebbe chiarire portata e limiti delle eventuali deroghe.
Piano economico e sociale
Il tema ha già prodotto effetti concreti anche sul piano economico e sociale. Alcuni operatori segnalano un rallentamento del mercato, mentre emergono preoccupazioni tra collezionisti e professionisti, come i ristoratori, che utilizzano abitualmente lame da lavoro e si rivolgono a servizi di affilatura. Un aspetto fondamentale del quadro normativo riguarda la distinzione tra porto e trasporto, spesso oggetto di fraintendimenti. Il porto si configura quando lo strumento è immediatamente disponibile e facilmente utilizzabile, anche senza essere fisicamente indossato. Ad esempio, un coltello lasciato nel cruscotto dell’auto, senza particolari accorgimenti, rientra in questa categoria, poiché può essere rapidamente afferrato.
Il trasporto, al contrario, implica che lo strumento non sia prontamente accessibile. È il caso, ad esempio, di un coltello custodito in modo sicuro, all’interno di un contenitore chiuso o collocato in una parte dell’auto non facilmente raggiungibile. In queste condizioni, la condotta non integra una violazione, ma rientra in un utilizzo legittimo e regolamentato.
Alla luce di questo quadro, appare evidente come la normativa vigente già offra strumenti interpretativi e applicativi in grado di distinguere tra uso lecito e illecito. Le eventuali modifiche dovranno quindi confrontarsi con un sistema già strutturato, evitando sovrapposizioni e garantendo chiarezza sia per i cittadini sia per gli operatori del settore.










