Bizzarri sulla nuova sentenza che archivia l’emergenza Covid ▷ “Dannosa e giuridicamente mostruosa”

Il GIP di Roma chiude il procedimento a carico dell'ex direttore dell'AIFA invocando lo stato di emergenza. Per Mariano Bizzarri, oncologo alla Sapienza, la sentenza smonta il principio di precauzione e apre una porta pericolosa per il futuro della farmacologia.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento penale a carico di Nicola Magrini, ex direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Un decreto di archiviazione che riguarda due casi, quello di un giovane ragazzo nel caso della mandante, la madre, assistita dall’avvocato Renate Holzeisen: morto a 24 anni, 10 giorni dopo la prima dose di Pfizer.
“Abbiamo presentato denuncia penale qui in procura di Trento nei confronti di tutti i responsabili dell’apparato statale che hanno acconsentito che a un giovane ragazzo fosse somministrato nell’ambito dell’obbligo vaccinale – nella fattispecie il green pass rinforzato – una cura sperimentale, come detto anche dalla giudice che ha letto la documentazione”.
Un’interpretazione in aperto contrasto con quanto affermato dalla Consulta negli anni passati (cioè che la sperimentalità del siero Covid fosse “inammissibile”) ma non tale da suscitare conclusioni differenti: “Quelle prese anche in questo caso sono totalmente assurde”.

«Una mostruosità, sia scientifica che giuridica»

Per Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma, il provvedimento è «una mostruosità, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista giuridico». Il primo nodo che il professore scioglie riguarda uno dei pilastri del diritto sanitario europeo: il principio di precauzione. Introdotto nelle legislazioni dei paesi democratici a partire dal 1992 e successivamente sancito nel Trattato di Maastricht, il principio stabilisce che le misure di protezione sanitaria devono essere adottate anche in presenza di rischi soltanto potenziali, senza che sia necessaria la certezza scientifica assoluta. Come sottolinea Bizzarri, esso «si applica quando una valutazione scientifica indica anche la sola possibilità di effetti dannosi, sebbene questi non siano provati»: una condizione che, a suo avviso, era pienamente soddisfatta già durante la campagna vaccinale e che avrebbe dovuto orientare ben diversamente le scelte regolatorie di AIFA. Che il giudice non ne tenga conto gli appare «inverecondo», a fronte di una norma europea tanto consolidata.

Lo stato di emergenza come leva per sovvertire l’ordinamento

Ma è sul concetto di emergenza che Bizzarri concentra la critica più incisiva, indicandolo come «la parola chiave per capire l’enormità di quello che è stato fatto». Richiamando la teoria politica di Carl Schmitt — il giurista tedesco che nel 1922, in Teologia Politica, teorizzò lo stato di eccezione come la condizione in cui si manifesta pienamente la sovranità statale — lo scenario è che tale strumento sia stato deliberatamente impiegato per legittimare deroghe all’ordinamento giuridico ordinario. Lo stato di emergenza, spiega, è «quella condizione, vera o presunta — e in questo caso è presunta — per la quale si può sovvertire il normale ordinamento». È la leva su cui, a suo giudizio, hanno lavorato i giudici: l’esistenza di un’emergenza che «rendeva accettabile anche ciò che non può essere in alcun modo tollerato».

«È questa la leva su cui hanno insistito i giudici: il fatto che esistesse un’emergenza che rendeva accettabile anche ciò che non può essere in alcun modo tollerato

Non si tratta per Bizzarri di una questione meramente tecnica. È «un tema ampiamente studiato», perché quello stesso meccanismo è storicamente ciò che «ha aperto le porte allo sviluppo di alcuni totalitarismi in Europa». In questa cornice, le eventuali evidenze scientifiche contrarie diventano irrilevanti per definizione: è il giudice stesso, secondo Bizzarri, a sancire che esse «non possono valere in questo contesto», proprio in ragione dell’emergenza proclamata.