Dal 2022 la legge 210 del 1992 riconosce un indennizzo anche a chi ha riportato una menomazione permanente a causa della vaccinazione anti-Covid raccomandata dallo Stato. Ottenerlo, però, è tutt’altra faccenda. La domanda passa prima dalle Commissioni mediche ospedaliere, che devono pronunciarsi sul nesso tra vaccino e danno, e poi dal Ministero della Salute. Proprio le procedure, i tempi e le tabelle di questo percorso sono finiti al centro della XXIII Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini, che si è svolta mercoledì 28 ottobre a Roma, in Senato.
Mauro Mantovani, chimico sperimentale, membro della British Society for Immunology e docente di Immunologia dei tumori, ha lasciato da parte i meccanismi del sistema immunitario per affrontare il terreno medico-legale, dove si gioca il destino di chi chiede un risarcimento: “Volevo intitolare questo intervento ‘Oltre al danno, la beffa’, perché di questo si tratta. Abbiamo preso a campione una ventina di giudizi delle commissioni mediche che valutano l’indennizzo, e leggendoli sono rimasto letteralmente meravigliato. Alla fine mi è sorta una domanda: ci sono o ci fanno?”.
Una scienza per ogni città
Il primo paradosso riguarda la coerenza delle valutazioni: “Pare che esistano tante scienze. La CMO di Milano dice una cosa, quella di Firenze un’altra, quella di Campobasso un’altra ancora, su casi uguali: miocarditi, neuropatie delle piccole fibre. E quando il nesso viene riconosciuto, interviene il comitato di verifica del ministero, che spesso rigetta: non siamo d’accordo con la scienza della commissione medica, la pensiamo diversamente. Un’altra scienza ancora. C’è qualcosa che non quadra. Su 20 giudizi, 18 sono negativi, e 13 dinieghi su 17 sono motivati con l’assenza di un segnale epidemiologico. Ma la 210 non parla di epidemiologia, né di statistica”.
La diagnosi c’è, il colpevole no
Spesso la malattia viene riconosciuta e la causa no: “In 8 casi su 18 viene comunque riconosciuta una menomazione ascrivibile alle tabelle. Non possono negare la diagnosi, magari fatta dal neurologo con biopsia cutanea e autoanticorpi positivi, ma dicono che non c’è il nesso. E allora da dove è venuta questa neuropatia? Chi è stato? Prima stavo bene, poi mi sono ammalato. La legge parla di lesioni o infermità ‘a causa della vaccinazione’, e gli articoli 40 e 41 del Codice penale parlano anche di concausa. La norma non fissa un grado di prova, non chiede certezza, non rinvia alle classificazioni della farmacovigilanza. Stiamo parlando di un caso singolo, non di una ricerca epidemiologica”.
Più probabile che non
Secondo Mantovani i dinieghi stravolgono i criteri fissati dalla giurisprudenza: “La legge non chiede una certezza scientifica, non chiede un segnale statisticamente significativo, e parliamo spesso di patologie rare, che per loro natura difficilmente lo sono. Non chiede che l’evento rientri nella classificazione OMS o che compaia nel foglietto illustrativo. Non chiede di escludere ogni causa alternativa. La Cassazione dice che il nesso va valutato secondo la ragionevole probabilità scientifica, con il criterio del più probabile che non, e che non si può pretendere la certezza assoluta. Nei verbali, invece, il criterio viene usato al contrario e senza alcun confronto tra le ipotesi, mentre all’ipotesi vaccinale si chiede la certezza. È ridicolo, ma è così, e succede in tutti i verbali. Il nesso non si deduce da un coefficiente statistico: davanti hai una persona con un nome e un cognome, non un bacino di centomila o un milione di soggetti. E quella persona va ascoltata, perché non si ascolta più”.
Serve, precisa, la plausibilità biologica: “Vuol dire un meccanismo fisiopatologico coerente con le conoscenze immunologiche, perché nove volte su dieci queste patologie hanno un’origine autoimmune: mimetismo molecolare, attivazione bystander. Non vuol dire dimostrare il meccanismo nel singolo paziente o trovare un marcatore specifico del vaccino. La domanda che la commissione deve porsi è una sola: questo vaccino ha causato o concausato questa menomazione?”.
La proprietà transitiva
L’ultimo passaggio riguarda la predisposizione, anche genetica, che Mantovani considera il vero gioco di prestigio dei dinieghi: “Il terreno predisponente non esclude il nesso, anzi può dargli senso. Lo dice la legge. Ma se vale dopo la vaccinazione, per la proprietà transitiva deve valere anche prima, nel consenso informato. Nel dicembre 2020 le aziende produttrici avevano consegnato a EMA e FDA il Risk Management Plan, con tutte le aree di incertezza: malattie autoimmuni e infiammatorie, immunocompromessi, fragili con comorbidità, gravidanza, interazioni, sicurezza a lungo termine. Nessuna di queste informazioni è comparsa nei consensi informati. Quindi, teoricamente, chi si è vaccinato è risarcibile già per questo, perché si è trattato di un salto nel buio nonostante le agenzie fossero state informate. E questo è dolo”.
Le conclusioni guardano a chi giudica, prima ancora che alle norme: “La 210 va cambiata? Sì, anche per le tabelle, che sono vecchie come il cucco. Ma soprattutto vanno cambiate le persone. Altrimenti potrai presentarti senza una gamba dopo il vaccino, con tutte le dimostrazioni del mondo, e ti sentirai rispondere che non è statisticamente, non è epidemiologicamente significativo, e che il nesso non c’è. Non facciamoci prendere in giro per l’ennesima volta, e prendiamo in considerazione il terreno, la predisposizione anche genetica, pure per i vaccini pediatrici”.










