Decidere fin dove possa spingersi un’azienda nel controllare i propri dipendenti è un equilibrio sottile. A Venezia quel limite è stato ampiamente discusso in un processo salito alla ribalta dei media: il giudice ha annullato un licenziamento fondato su un monitoraggio GPS non autorizzato. Il caso riapre il dibattito su privacy, tutele e responsabilità quando entrano in gioco i permessi 104 destinati all’assistenza familiare.

La sentenza di Venezia

Il Tribunale del Lavoro di Venezia ha disposto la reintegrazione di un dipendente della Coop, licenziato dopo che l’auto aziendale era stata “tracciata” durante le sue ore di permesso 104. Secondo il giudice Margherita Bortolaso, l’azienda ha usato “mezzi censurabili” e violato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, rendendo nullo il provvedimento disciplinare. Il verdetto impone anche il pagamento degli stipendi arretrati e del risarcimento delle spese legali.

I confini del controllo aziendale

“Tutte le prove illegittime non possono essere utilizzate in tribunale”, spiega l’avv. Giuseppe Di Palo, che ha analizzato il caso per noi. “Non è lecito impiegare strumenti illegali per dimostrare l’illegalità altrui: è un principio di buonsenso prima ancora che di diritto”. L’articolo 4 dello Statuto richiede accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro per installare dispositivi di localizzazione; senza queste cautele, il tracciamento è un’ingerenza nella privacy del dipendente.

Permessi 104: come vanno usati

La decisione sgombra il campo dalle semplificazioni: “La legge 104 non impone di stare fisicamente accanto al familiare per ogni minuto del permesso”, ricorda Di Palo. “Conta che quel tempo sia speso nell’interesse della persona disabile”. Nel caso veneziano il lavoratore stava installando una grata di sicurezza e strutture per la sedia a rotelle della madre: attività considerate assistenza a pieno titolo.

Le ricadute per le imprese

La vicenda mette in guardia le aziende che ricorrono a tecnologie di sorveglianza: oltre al rischio di sanzioni, un controllo invasivo può trasformarsi in un boomerang processuale. Di Palo avverte: “È dovere del datore di lavoro verificare il rispetto dei permessi, ma senza violare la legge. Esistono strumenti ispettivi leciti — dalle verifiche documentali ai colloqui — che non invadono la sfera privata”. Per ora, il messaggio della toga veneziana è chiaro: tra tutela del profitto e diritti fondamentali, la bilancia della giustizia pende ancora verso questi ultimi.