IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche in  vista  delle  imminenti
festivita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «di durata non superiore  a  trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni». 
  2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e'  vietato,  nell'ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del  1°  gennaio  2021,
anche ubicate in altro Comune,  ai  quali  si  applicano  i  predetti
divieti. 
  3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020  al  6  gennaio  2021  i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  19
del 2020 possono altresi' prevedere,  anche  indipendentemente  dalla
classificazione in livelli  di  rischio  e  di  scenario,  specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge.