Hai aderito alla rottamazione quater ma, entro il 31 dicembre 2024, non sei riuscito a rispettare le scadenze previste a causa di un mancato, insufficiente o tardivo versamento? C’è una nuova opportunità: puoi essere riammesso alla definizione agevolata, ma devi agire entro il 30 aprile 2025.
Come funziona la riammissione?
Per accedere alla riammissione, è necessario presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia della Riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La dichiarazione deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione ressa per l’adesione originaria.
In questa dichiarazione dovrai indicare:
- La volontà di aderire nuovamente alla definizione agevolata
- Il numero di rate (massimo 10) in cui intendi effettuare il pagamento
Modalità di pagamento
Le somme dovute potranno essere versate in un un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025; oppure in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza rispettivamente:
- 31 luglio 2025
- 30 novembre 2025
- 28 febbraio 2026
- 31 maggio 2026
- 31 luglio 2026
- 30 novembre 2026
- 28 febbraio 2027
- 31 maggio 2027
- 31 luglio 2027
- 30 novembre 2027
Sulle somme dovute saranno applicati interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Comunicazioni e scadenze importanti
L’Agenzia della Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2025, l’importo totale da versare, il dettaglio delle singole rate e le relative scadenze.
Eventuali dilazioni di pagamento precedentemente concesse e sospese saranno revocate automaticamente alla data del 31 luglio 2025.
In sintesi
Sogetti interessati | Debitori che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della rottamazione quater per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme da corrispondere. |
Oggetto | Riammissione alla definizione agevolata, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni di adesione già rese. |
Procedura | Entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione della volontà di definizione del numero di rete di pagamento scelto, da trasmettere con le modalità telematiche che la gente della riscossione indicheranno il proprio sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione |
Disciplina rimmissione | Si applicano le precedenti disposizioni (art. 1, commi 231-252, della legge n.197/2022) |
Deroghe | Integrazione dichiarazione: può avvenire sempre per soli debiti compresi nelle dichiarazioni già effettuate, entro il 30 aprile 2025. ______________________________________________ Pagamento somme dovute, su cui sono dovuti gli interessi del 2% annuo dal 1° novembre 2023. Può avvenire: – in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025: – in massimo 10 rate consecutive di pari importo e alle seguenti scadenze: 31 luglio 2025; 30 novembre 2025; 28 febbraio 2026; 31 maggio 2026; 31 luglio 2026; 30 novembre 2026; 28 febbraio 2027; 31 maggio 2027; 31 luglio 2027; 30 novembre 2027. ______________________________________________ Comunicazioni agente riscossione al debitore: entro il 30 giugno 2025: – ammortare complessivo somme dovute per definizione – ammontare singole rate – giorno e mese di scadenza ogni rata – giorno e mese di scadenza di ogni rata ______________________________________________ Revoca automatica dilazioni sospese debiti definibili, compresi nella dichiarazione (si verifica al 31 luglio 2025). |
Con il contributo di: Quality Information, bimestrale di informazione economica politica e fiscale.