Cosa prevede la sentenza

Obbligo vaccinale? No, grazie. Sebbene la faccenda sembri essere passata in secondo piano causa guerra in Ucraina, in Italia vige una costrizione con pochi eguali nel mondo. Tante polemiche ha sollevato la scelta del Governo Draghi di inoculare in maniera forzata alcune categorie di cittadini, i quali in caso di opposizione vengono subito traghettati nel girone dei ‘no-vax’. I primi a patire queste nuove pene dell’inferno sono stati quei sanitari che dalla primavera di un anno fa sono stati sospesi dal lavoro perché privi di vaccinazione. Entrato in vigore lo scorso 1 aprile con decreto legge 44/2021, convertito poi nella legge 76/2021, il provvedimento ha mietuto tante vittime tra “gli esercenti di professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” di tutto il Paese. Un periodo sicuramente non facile durato quasi 365 giorni che adesso potrebbe essersi rivelato futile dal punto di vista legale. A minare in punto di diritto la norma emanata dall’Esecutivo è stato nei giorni scorsi il Tar della Lombardia mediante la sentenza n. 109/22. Il dispositivo del Tribunale amministrativo regionale scardina parte della disposizione aprendo uno spiraglio sulla possibilità di svolgere il proprio impiego a distanza. Tale presa di posizione è basata sulla necessità giuridica di porre in essere “l’opzione meno gravosa per i soggetti interessati, evitando sacrifici inutili”. Il Tar lombardo dà così attuazione a uno dei principi cardine della giustizia, la proporzionalità, che invece sembra essere andato perduto negli ultimi tempi. In base all’adeguatezza dei mezzi (obbligo di vaccino) per il raggiungimento del fine (sconfiggere il Covid), era davvero necessario privare il lavoro a migliaia di camici bianchi? Non proprio, se il soggetto che dovrebbe inocularsi può esercitare la professione non in presenza, magari approfittando delle innovazioni nel campo della telemedicina, garantendo ugualmente il servizio ai pazienti.

Prima della sentenza

Prima della sentenza n. 109/22, lo stesso Tar della Lombardia aveva dato vita a un’ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionalità dinanzi alla Consulta. L’atto è sorto in seguito al ricorso di una psicologa sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività, la quale non prevedeva contatto diretto con i pazienti. Nello specifico, dalla pronuncia del Tribunale emerge che la richiesta della ricorrente “deve dunque essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi”. Dunque semaforo verde alla domanda cautelare. Ma è anche vero che questa dovrà anche passare all’esame della Corte Costituzionale, citata espressamente dal Tar: “Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, ‘quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale'”.

A proposito di obbligo

Non tira in ballo l’obbligatorietà esclusiva per i sanitari, ma sempre di costrizione si tratta: nel pomeriggio di oggi il Parlamento ha ufficialmente convertito in legge il decreto relativo all’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50 e per altre categorie di lavoratori. Si tratta della norma che dovrebbe arrivare a scadenza il prossimo 15 giugno e che prevede come sanzione per chi non la adempi la famosa multa di 100 euro una tantum. Il via libera definitivo è arrivato dal Senato che ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Covid. 193 i voti favorevoli, 35 i contrari, 0 gli astenuti per un provvedimento che era già passato al vaglio della Camera. Compatta la maggioranza che sostiene il Premier Mario Draghi, nonostante le polemiche dei giorni scorsi concretizzatesi poi nelle dichiarazioni di voto nell’aula di Palazzo Madama. Come previsto, l’opposizione è stata rappresentata da Fratelli d’Italia e altre componenti come Alternativa e Italexit.