Un provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma torna al centro del dibattito pubblico, riaccendendo le polemiche sulla gestione giudiziaria dell’intera vicenda dei vaccini anti-Covid.

Nel documento del 15 aprile 2026 il GIP motiva l’archiviazione sostenendo che la situazione pandemica del tutto eccezionale avrebbe giustificato l’accelerazione di tutti i procedimenti di sperimentazione, studio e autorizzazione dei vaccini, al fine di immunizzare nel più breve tempo possibile il maggior numero di persone. Il giudice scrive inoltre che il raggiungimento di tali obiettivi e la situazione di pericolo per la salute pubblica avrebbe reso legittima la somministrazione massiccia di una cura sperimentale a tutti i cittadini, anche fragili, e senza prescrizione medica — ritenendo i farmaci non riconducibili alla categoria dei prodotti difettosi.

La contraddizione è centrale: il provvedimento fa riferimento all’obiettivo di “immunizzare” la popolazione, mentre è ormai documentato — e riconosciuto anche da istituzioni straniere — che i vaccini a mRNA non impedivano il contagio né la trasmissione del virus.

Il caso Magrini e il filone giudiziario romano

Il procedimento romano che ha portato all’archiviazione nasce dalle denunce presentate da OSA Polizia, OSA Italia e da altre associazioni, ed è strettamente legato al caso dell’ex direttore generale dell’AIFA Nicola Magrini. La Procura di Roma aveva presentato richiesta di archiviazione per Magrini, accusato di diversi reati commessi durante la campagna vaccinale. I denuncianti avevano già confermato la volontà di opporsi formalmente all’archiviazione.

Nelle motivazioni del Tribunale dei Ministri sull’archiviazione della denuncia contro l’ex ministro Roberto Speranza, non si negano effetti avversi e danneggiati, ma si sostiene che l’ex ministro non ha colpe perché vi era stato il via libera di OMS, EMA e FDA. Un ragionamento che diversi osservatori giuridici hanno definito come una sorta di “scaricabarile istituzionale”: le responsabilità vengono rinviate agli organismi sovranazionali, lasciando di fatto senza risposta le istanze dei cittadini danneggiati.

Un elemento cruciale che il provvedimento sembrerebbe non considerare adeguatamente riguarda la natura stessa delle autorizzazioni rilasciate ai vaccini. I vaccini anti-Covid non hanno ricevuto da parte dell’EMA o dell’AIFA un’autorizzazione incondizionata alla commercializzazione, bensì un’autorizzazione condizionata, che presenta precisi requisiti che le case farmaceutiche devono garantire e sottoporre alla verifica delle autorità. La distinzione non è di poco conto: un’autorizzazione condizionata implica che il processo di valutazione non fosse concluso al momento della somministrazione di massa.

Il provvedimento del GIP fa riferimento anche alle sentenze della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale. La Corte ha ritenuto non sproporzionata l’adozione della vaccinazione obbligatoria perché, al tempo, non risultavano misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. Una valutazione “contestualizzata” nel tempo dell’emergenza, che tuttavia molti giuristi ritengono non possa essere automaticamente estesa a escludere qualsiasi profilo di responsabilità per omissioni informative o manipolazione dei dati di farmacovigilanza — accuse distinte da quelle sull’obbligo vaccinale in sé.

Buonguerrieri: “L’emergenza non giustifica tutto”

Alice Buonguerrieri, avvocato e parlamentare di Fratelli d’Italia, ha risposto senza esitazioni: il vaccino non impediva il contagio né la diffusione del contagio, e l’emergenza non può giustificare un obbligo vaccinale privo di adeguati criteri di sicurezza, così come non può giustificare ruberie. La stessa Buonguerrieri ha ribadito in più occasioni che l’emergenza sanitaria può aver generato difficoltà operative, ma questo non può in alcun modo giustificare eventuali illeciti.

Come capogruppo di FdI nella Commissione Covid, Buonguerrieri ha sottolineato che sarà onere della commissione confrontare le dichiarazioni degli auditi con i numerosi documenti acquisiti, per capire chi abbia riferito la verità dei fatti e chi, magari per tutelare la propria posizione, abbia mentito.

La domanda che rimane aperta è sistemica: quando un provvedimento giudiziario appare in contrasto con la logica, con il senso comune e con la plausibilità scientifica, quali strumenti hanno i cittadini? La risposta, per ora, passa attraverso le opposizioni alle archiviazioni nei procedimenti civili e penali, attraverso il lavoro della Commissione parlamentare, e attraverso l’informazione libera.