Ottima notizia per i contribuenti: l’anno si chiude con un’esenzione che permette di non corrispondere una delle tasse previste a dicembre
Il 2025 è ormai al tramonto, e con esso anche la dilazione che, più o meno volontariamente, parecchi cittadini hanno messo in atto per quello che riguarda il pagamento di talune imposte.

Come noto, sia che si tratti di tasse locali o da versare direttamente allo Stato, sia che si parli di corresponsioni collegate all’Agenzia delle Entrate per accordi precedenti, la fine dell’anno solare spesso coincide con la dovuta regolarizzazione della propria situazione debitoria.
E così, insieme alla tanto attesa ‘tredicesima‘, al bonus famiglia per i nuovi arrivati, all’Assegno Unico per i figli a carico e alle detrazioni di diversa natura (tutti strumenti che favoriscono il risparmio del cittadino), ecco apparire puntualmente anche la tanto temuta tassa sull’IMU, l’Imposta municipale unica sul possesso degli immobili, che ormai da anni si divide in due parti.
Giova innanzitutto ricordare che l’IMU non è una tassa a carico di tutti: si deve infatti pagare solo nel caso in cui si rientri nelle categorie obbligate al pagamento, secondo due termini distinti di scadenza da ricordare.
– Il 16 giugno è scattata la scadenza del termine dell’acconto o della rata unica, in base all’aliquota e alla detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; per l’acconto il calcolo è la metà di quanto versato nel 2024;
– Il 16 dicembre è invece il termine per il pagamento del saldo in caso a giugno sia stato pagato solo l’acconto, sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Ministero dell’Economia.
Chi deve pagare l’IMU e chi no: la tabella non lascia spazio a dubbi
Come anticipato poc’anzi però, non tutti i cittadini sono chiamati a corrispondere questa imposta. Tale strumento di tassazione sul possesso degli immobili è infatti dovuto, dal 2014 in poi, solo per le seconde case, i negozi, gli uffici e i capannoni.

Sono dunque esentati dal pagamento dell’IMU i possessori di abitazioni principali, intendendo con queste le case in uso come dimora abituale e nella quale si risiede anagraficamente. In caso di assenza di uno o entrambi i requisiti però (quindi la ‘dimora abituale’ o ‘la residenza anagrafica’) l’immobile verrebbe ed è considerato seconda casa, e quindi soggetto al versamento.
Di seguito tutte le tipologie di immobili esenti dal pagamento dell’IMU:
- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto, ubicati nei Comuni delle isole minori o nei Comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, oppure terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali;
- immobili ricadenti nella ZES Unica Mezzogiorno (acquisti o costruzioni 2025, destinati ad attività d’impresa);
- immobili a uso culturale (musei, biblioteche, ecc.);
- immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- immobili dell’Accademia dei Lincei;
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;immobili situati in aree colpite da calamità naturali con stato d’emergenza attivo o prorogato.










