IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti
festivita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le
parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021,
anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti
divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla
classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge. La grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti continua ad agitare il dibattito pubblico,…
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