Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre 2024, un giovane di Chiavari, in provincia di Genova, ha deciso di non mettersi alla guida dopo una serata trascorsa in discoteca, lasciando l’auto parcheggiata e optando per il ritorno a casa a piedi. Mentre percorreva la via Aurelia, tra Cavi di Lavagna e Chiavari, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sestri Levante. I militari, osservando il suo passo incerto, gli occhi arrossati e il linguaggio confuso, hanno proceduto a un controllo, riscontrando uno stato di evidente ebbrezza.
Nonostante la scelta di non guidare, al giovane è stata contestata la violazione dell’articolo 688 del Codice Penale, che sanziona l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico con una multa compresa tra 51 e 309 euro. Ne sono scaturite polemiche, vista la recentissima e discussa attuazione del nuovo codice della strada.
L’Avvocato Giuseppe Di Palo ha fatto chiarezza sulla questione ai microfoni di Radio Radio Café: “Lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando: il problema risiede proprio nella narrazione distorta che è stata fatta di questo evento. Molti titoli di giornali online e diversi post che hanno dominato la discussione negli ultimi due giorni hanno descritto la vicenda in modo fuorviante. Si è affermato, infatti, che quest’uomo avesse lasciato la macchina fuori dal locale per evitare di guidare in stato di ebbrezza, ma che nonostante ciò fosse stato comunque multato mentre tornava a casa a piedi.
Questa interpretazione è errata perché i due illeciti coinvolti – la guida in stato di ebbrezza e l’ubriachezza manifesta, prevista dall’articolo 688 del Codice Penale – rispondono a logiche completamente diverse. L’articolo 688, pur essendo originariamente configurato come reato, è stato depenalizzato e prevede oggi una sanzione amministrativa. Esso mira a tutelare l’ordine pubblico e a contrastare l’alcolismo, mentre l’articolo 186 del Codice della Strada si occupa di prevenire pericoli per la sicurezza stradale e di proteggere l’incolumità degli utenti della strada.
La differenza sostanziale tra i due illeciti è che, nel caso della guida in stato di ebbrezza, è necessario accertare lo stato di alterazione per determinare la fascia di punibilità. Invece, per l’ubriachezza manifesta, non basta che una persona sia semplicemente alterata: devono essere presenti segni evidenti come un’andatura barcollante, l’alito vinoso o l’incapacità di articolare frasi di senso compiuto. È proprio questa evidenza di incapacità che rende punibile la condotta, indipendentemente dal fatto che si stia guidando o meno un veicolo“.
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