Oggi a un giorno speciale con Fabio Duranti e l’economista Prof. Antonio Maria Rinaldi abbiamo parlato delle elezioni americane, di comunicazione, del condono e, attraverso il filo diretto con gli ascoltatori, siamo tornati a parlare di spread. Ogni settimana facciamo il punto della situazione e cerchiamo di spiegare, in parole semplici, quello di cui si dibatte nei mass media e sul web. Particolarmente interessate il focus di questo articolo dedicato al condono edilizio di Ischia.
“In questi giorni c’è moltissima critica per quanto riguarda questo provvedimento per sanare la situazione di abusivismo edilizio nei due comuni di Ischia. Ma come mai? E’ vero o non è vero? Facciamo un punto della situazione“. Inizia così l’intervento di oggi del Prof Rinaldi che continua, decreto alla mano – tutto viene fuori dal Decreto Genova, in cui è stato inserito all’articolo 25 che cosa è previsto anche per Ischia. Facendo un piccolo passo indietro, cosa è successo ad Ischia?“. Il 21 agosto del 2017 c’è stato un terremoto, moltissimi gli edifici coinvolti, a causa del quale tante persone si sono trovate ad avere delle abitazioni dichiarate inagibili.
“Molti anni precedenti – spiega Rinaldi – esattamente nel 1985, 1994 e nel 2003, più di 33 anni fa, ci sono stati dei condoni edilizi in tutta Italia. La burocrazia nel frattempo non ha dato alcuna risposta. A queste richieste, effettuate seguendo la normativa vigente all’epoca, ad oggi, non è ancora stata data nessuna autorizzazione. Si tratta, di fatto, di pratiche chiuse in un cassetto coperto di polvere“. Questo determina, secondo Rinaldi, una situazione di corto circuito, nella quale una persona che si ritrova la casa inagibile per i danni del terremoto, non sa se può ricostruire la propria abitazione oppure no, perché ancora in attesa di un giudizio inerente l’adeguatezza o meno dei lavori edilizi condotti nella propria abitazione molti anni precedenti.
Quindi? Come dovrebbe comportarsi lo Stato in questa situazione, concedere fondi per la ricostruzione o no? La risposta nel Decreto Genova art.25:
Definizione delle procedure di condono
“Questo vuol dire che le autorità dovranno verificare, entro il tempo tecnico di 6 mesi, se questi abusi edilizi rientrano nel condono e dare o meno il permesso di ricostruire”. L’economista, nello spiegare la normativa, ne evidenzia anche un altro punto chiave: “Se viene accolta l’istanza di condono fatta tanti anni fa, le eventuali cubature in più ottenute tramite un abuso, in ogni caso non riceveranno alcuna sovvenzione da parte dello Stato. Facendo un esempio semplice – continua – se avessi avuto una casa di 100 mq e l’avessi portata a 120 metri quadri nel 1985 e lo Stato oggi, entro 6 mesi, mi da l’autorizzazione per quel condono fatto nel ’85, regolarizzando quindi quei 120 mq, io non riceverò nessun aiuto economico sui quei 20 metri quadri aggiuntivi ma solo per i 100 metri quadri iniziali della mia abitazione. Più chiaro di così”
Buona visione.
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