Nel 2021 una rapina alla gioielleria di Mario Roggero, a Grinzane Cavour, si trasforma in tragedia. Dopo l’assalto al negozio, il gioielliere insegue all’esterno i rapinatori armato e spara: due di loro muoiono, un terzo rimane ferito. A distanza di anni, dopo la condanna a 15 anni in appello, la vicenda è tornata al centro dell’attenzione pubblica e mediatica, riaccendendo il confronto su legittima difesa, eccesso e responsabilità penale. Ai microfoni di Radio Radio Cafè, l’avvocato Giuseppe Di Palo ricostruisce i criteri giuridici con cui i giudici hanno valutato quei fatti, separando la dimensione emotiva da quella normativa.
Per Di Palo, le immagini video e le sentenze finora emesse delineano una dinamica incompatibile con la legittima difesa. “Di tutto si può parlare meno che di legittima difesa”, afferma, sottolineando che nei filmati “si vede un gioielliere che rincorre in uno stato di evidente frustrazione dei ladri che hanno appena rapinato il suo negozio e in quel momento la condotta pericolosa era praticamente cessata”. Il punto dirimente è l’attualità del pericolo: quando l’azione criminosa si interrompe e i rapinatori fuggono, vengono meno i presupposti che consentono una reazione armata.
L’avvocato insiste su una distinzione spesso confusa nel dibattito pubblico. “La legittima difesa non è una vendetta legittima, è qualcosa di diverso”, chiarisce. L’ordinamento consente di reagire per respingere un’offesa in atto, non per punire chi l’ha già consumata. Anche l’inseguimento per tentare di recuperare quanto sottratto può essere comprensibile, ma “rincorrere e neutralizzare così come ha fatto lui i rapinatori è una cosa che non è consentita dal nostro ordinamento”.
Di Palo precisa che il suo non è un giudizio morale sull’uomo, ma un’analisi giuridica dei fatti. “La legge non ragiona di pancia come facciamo noi”, osserva, ricordando che lo Stato impone regole per evitare una deriva da far west. Nessuno può entrare nello stato d’animo del gioielliere durante e dopo la rapina, ma questo non modifica il parametro legale: “Nel momento in cui cessa la condotta delittuosa e il pericolo, io devo interrompere ogni tipo di condotta volta a neutralizzare il malvivente”.
Il passaggio decisivo, spiega l’avvocato, non è l’inseguire ma l’uso dell’arma da fuoco. “È lo sparare che cambia la posizione di chi insegue il rapinatore”, afferma, chiarendo che colpire chi fugge colloca la condotta fuori dall’alveo della legittima difesa. I giudici, aggiunge, hanno comunque considerato il contesto emotivo, tanto che la pena inflitta è “piuttosto bassa rispetto a quelle previste per l’omicidio”. La vicenda resta subiudice: sarà la Cassazione a stabilire se la qualificazione giuridica dei fatti debba essere confermata o rivista.
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