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Decreto rilancio, niente stop ai ricorsi

Nessuno stop ai ricorsi delle società in caso di fine anticipata del campionato ma solo una semplificazione dell’iter sul piano sportivo e una tempistica più breve su quello della giustizia amministrativa.

Queste in sintesi le risultanze e gli effetti sul mondo del calcio dell’art.211 bis del Decreto rilancio, il quale stabilisce che le Federazioni sportive nazionali “possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.

Una piena legittimazione, dunque, per le federazioni a decidere le sorti sia del campionato in corso sia la composizione dei campionati relativi alla prossima stagione sportiva.

Dunque, per le società “penalizzate” da un’eventuale fine anticipata del torneo nulla da fare? Non è proprio (o per meglio dire affatto) così.

Cerchiamo allora di fare chiarezza sugli effetti del Decreto rilancio sia sul piano sportivo sia su quello amministrativo.

A livello prettamente sportivo, il predetto articolo 211 Bis, semplifica drasticamente l’iter degli organi di giustizia sportiva, concentrando gli eventuali (e, dunque, tutt’altro che esclusi) ricorsi alla “Cassazione” sportiva rappresentata dal Collegio di Garanzia dello sport.

L’obiezione nasce spontanea: pertanto saranno ammessi ricorsi solo per meri motivi di diritto?

La risposta (negativa) è insita nello stesso articolo, il quale estende la cognizione del Collegio al merito. Una precisazione che sottintende chiaramente una volontà di semplificare l’iter e ridurre la tempistica delle eventuali future controversie, più che impedirle o renderle tout court improcedibili.

Assolta la “pregiudiziale sportiva”, nessun dubbio, come peraltro espressamente previsto dal Decreto Rilancio, sul fatto che si possa ricorrere al Giudice Amministrativo (Tar del Lazio ed eventualmente Consiglio di Stato in ultima istanza) che resta l’autorità massima a decidere al di fuori dei casi rientranti nel principio della riserva esclusiva all’ordinamento sportivo.

Quest’ultimi sono stati introdotti dalla Legge n.280 del 2003 e sono relativi alle sole controversie inerenti alla “osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale” nonché ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare”.

Pertanto, come previsto dalla medesima legge, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

In buona sostanza se la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, quella ordinaria / amministrativa è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale; ergo si potrà ricorrere al Giudice Amministrativo in tutti quei casi in cui si configuri una violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

E se è vero che nel pasticcio della serie B allargata del 2003, il Consiglio di Stato (con sentenza n.3917 del 2004) respinse il ricorso del Cosenza ad essere riammesso nelle “magnifiche” 24, lo fece con una motivazione molto chiara, affermando, in particolare, l’assenza nella ricorrente “di interesse a contestare l’individuazione delle quattro società da ripescare attraverso considerazioni, che condurrebbero al ripescaggio non della società ricorrente, ma di altra società”.

Oggi come nel 2003, in definitiva, non basterà certo un Decreto Legge a fermare l’ondata di ricorsi che potrebbero pervenire in caso di fine anticipata del campionato.

Una procedura più snella e tempi più brevi, potrebbero, tuttavia, contenere la marea e salvare quantomeno la regolarità della prossima stagione sportiva.

Matteo Raimondi

Matteo Raimondi

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